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Modalità operative e regime transitorio – Patente a Crediti

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 000004.23.09.2024 – modello di autocertificazione

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.ispettorato.gov.it/) attraverso SPID personale o CIE (Allegato1).

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta possono essere scaricate dal seguente link https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/ISTRUZIONI_TECNICHE.pdf.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello presente al seguente link https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17.pdf quale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, c. 1, D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 01.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

ALLEGATO 1

Modalità operative e tempistiche

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma

1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

– per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);

– per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 01.10.2024.

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Regolamento Patente a Crediti

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024

A seguito del Decreto Legge n. 19 del 02.03.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 20/09/2024 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Con tale Decreto è stata data concreta attuazione del D.L. 19/2024 ed è stato adottato il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Tale Regolamento entrerà in vigore dal 01.10.2024.

Il D.L. 19 del 02.03.2024 suindicato, tra gli altri, ha modificato l’art. 27 del D.lgs 81/2008 aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo. Attualmente, pertanto, tale sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti attraverso il quale viene monitorato il rispetto della normativa da parte delle imprese, le quali potranno operare nei cantieri temporanei o mobili a condizione che rispettino gli standard di sicurezza e contribuzione.

Riportiamo di seguito lo schema del Decreto attuativo:

Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Art. 2 – Contenuti informativi della patente

Art. 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

Art. 4 – Attribuzione dei crediti

Art. 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

Art. 6 – Sospensione dell’incremento dei crediti

Art. 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

Art. 9 – Copertura finanziaria

Art. 10 – Entrata in vigore

Per chi è obbligatoria la patente a crediti?

  • Per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili (come definiti dall’art. 89 D.Lgs 81/2008).
  • Per i lavoratori autonomi che prestano attività in tali cantieri come sopra definiti.

Sono esclusi coloro che effettuano prestazioni intellettuali o fornitura di materiali.

Per i soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale è prevista la presentazione di un documento equivalente.

Come ottenere la patente?

Presentando domanda attraverso il portale dell’ispettorato Nazionale del Lavoro e dando prova di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio;
  • aver adempiuto agli obblighi formativi obbligatori posti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (D.U.R.F.);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre alle conseguenze penali, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

Quali sono le informazioni contenute nella patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente

Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di accesso delle informazioni contenute nella patente ai seguenti soggetti;

  • titolari della patente o loro delegati;
  • pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
  • organismi paritetici iscritti;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  • soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/2008.

Come avviene l’attribuzione dei crediti?

  • Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
  • Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi mediante determinati criteri, tra i quali:
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio; la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45001);
  • asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria;
  • per gli ulteriori criteri confronta l’art. 5 del Decreto.

Come vengono decurtati i crediti?

In caso di violazioni, quali, ad esempio:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni;
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente;
  • 20 punti per infortuni mortali.

Come vengono recuperati i crediti?

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

Quando la patente può essere sospesa?

In caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, o in caso di colpa grave, così come meglio dettagliato all’art. 3 del Decreto.

  • Sospensione cautelare della Patente in caso di incidenti gravi:
    • Infortuni mortali
    • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni
  • Alcuni esempi di Sospensione della patente a causa di Colpa grave:
    • mancanza di dispositivo di protezione individuale;omissione di controlli o manutenzionenon rispetto delle procedure di sicurezza
    • formazione o addestramento insufficienti
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Privacy

Direttiva NIS 2

Il 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato preliminarmente lo schema per recepire la Direttiva NIS2, quale nuova normativa UE sulla cybersicurezza. La Direttiva, nota come Direttiva 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, mira a rafforzare le misure di protezione contro le minacce informatiche nell’Unione Europea, aggiornando significativamente la normativa esistente in materia di sicurezza cibernetica.

La Direttiva NIS 2 prevede l’applicazione, invece, sia alle organizzazioni pubbliche che private, ma distingue tra i fornitori che gestiscono servizi essenziali e quelli che gestiscono servizi importanti.

Fornitori di servizi essenziali: comprendono operatori che forniscono servizi di importanza vitale per il funzionamento della società e dell’economia ed essendo fondamentali per la resilienza complessiva del sistema Paese e, per esteso, dell’Unione Europea, tali operatori sono soggetti a requisiti di sicurezza più stringenti e rigorosi.

Tra questi vengono fatti rientrare:

  • società di produzione e distribuzione di energia;
  • servizi sanitari;
  • trasporti;
  • infrastrutture di comunicazione elettronica;
  • servizi bancari e finanziari;

Queste imprese devono rafforzare in modo significativo i propri sistemi di cybersecurity, poiché sono considerate “strategiche” per il funzionamento dei servizi essenziali dei paesi in cui operano e spesso anche per i paesi limitrofi.

Fornitori di servizi importanti: includono operatori che, sebbene siano attivi in settori essenziali per il benessere della società, non sono classificati come vitali per il mantenimento delle funzioni sociali ed economiche di base.

Tra questi vengono fatti rientrare:

  • società per la gestione dei rifiuti;
  • società per la produzione alimentare;
  • l’industria manifatturiera;
  • fornitori di servizi digitali che includono le piattaforme online tra cui l’e-commerce; i motori di ricerca; il cloud computing e la gestione dei servizi ICT.

Queste organizzazioni, pur non essendo a livello di rischio così elevato come i primi, dovranno garantire comunque alti standard di sicurezza informatica per proteggere, sia i dati dei propri utenti che quelli di clienti e fornitori con cui operano.

I fornitori di servizi digitali saranno particolarmente coinvolti in materia, in quanto dovranno notificare alle autorità competenti eventuali incidenti di sicurezza: entro 24 ore da un incidente reputato significativo deve essere inviato un “early warning” che serve a notificare all’autorità competente che l’incidente viene sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o malevoli e può avere un impatto transfrontaliero. Entro le 72 ore dalla conoscenza dell’incidente deve essere prodotta, inoltre, un’analisi dettagliata dell’accaduto.

Alle aziende è richiesto, inoltre, di adottare una serie di pratiche di igiene informatica che devono includere il monitoraggio e l’aggiornamento costante dei sistemi per prevenire vulnerabilità; l’implementazione di politiche di gestione dei rischi dettagliate che prevedano l’identificazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi informatici e l’uso di tecnologie di autenticazione a più fattori per garantire un elevato livello di sicurezza e protezione contro accessi non autorizzati.

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE PER ADEGUARSI ALLA DIRETTIVA NIS 2

L’art. 21 par. 1 della Direttiva stabilisce che i soggetti obbligati dovranno adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e delle reti utilizzate nel corso dell’attività o nella fornitura dei servizi.

Le aziende dovranno prima di tutto identificare se rientra fra le tipologie di soggetti essenziali o importanti e dopo aver individuato la categoria, è tenuta ad adottare una strategia risk-based.

Stabilito se rientra fra i soggetti obbligati, l’azienda dovrà definire, tramite una gap analisys, quali saranno le misure tecniche, operative e organizzative “adeguate”, con riferimento diretto al principio di “Accountability” del G.D.P.R., per proteggere i sistemi informatici e le reti adottando un tipo di approccio multirischio.

La Direttiva NIS2 chiarisce la definizione di “incidente significativo”: affinché un data breach possa essere considerato tale, è necessario valutare se l’incidente ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato, oppure se ha avuto o può avere ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche, provocando perdite materiali o immateriali considerevoli. In caso di incidente significativo, l’azienda deve rispettare un iter di notifica alle autorità competenti organizzato in più fasi.

L’Iter prevede la trasmissione di:

i) un preallarme entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza dell’incidente;

ii) una notifica entro 72 ore dalla conoscenza dell’incidente, che aggiorni – se necessario – le informazioni del preallarme;

iii) una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica, il cui contenuto minimo sarà dettagliato dal legislatore dello stato membro in fase di recepimento.

La Direttiva specifica anche la necessità di adottare un Data Breach Recovery Plan che, tra le altre, dovrebbe prevedere le seguenti misure organizzative:

a) nomina di un responsabile della sicurezza informatica;

b) la definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto nella gestione degli incidenti;

c) la definizione delle procedure da seguire in caso di Data Breach.

Le autorità competenti sono incaricate di monitorare affinché i singoli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire il rispetto della Direttiva NIS 2 e i singoli Stati Membri devono vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa.

In caso di violazione comprovata, le autorità hanno la possibilità di imporre sanzioni amministrative pecuniarie.

Le misure di vigilanza a cui possono essere sottoposti i soggetti essenziali comprendono audit, ispezioni, richieste di informazioni, scansioni di sicurezza e richieste di dati che dimostrino l’attuazione delle politiche di cybersecurity. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, la NIS 2 distingue tra entità essenziali e importanti:

  • per i soggetti essenziali, la Direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie con un importo massimo di almeno 10 milioni di euro o del 2% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se superiore;
  • per le entità importanti, la NIS 2 prevede una sanzione pecuniaria massima di almeno 7 milioni di euro o dell’1,4% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente, se superiore.

IN QUALI SANZIONI INCORRE SE L’AZIENDA NON SI ADEGUA

La Direttiva NIS è stata creata con l’obiettivo di migliorare la sicurezza informatica nell’Unione Europea e le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale.

Un elenco preciso delle sanzioni non c’è nel testo della Direttiva NIS2, in quanto lascia agli Stati Membri la facoltà di legiferare in materia adattando il regime sanzionatorio alla propria legislazione.

La Direttiva prevede comunque dei limiti massimi in funzione del fatto che un operatore sia qualificato come essenziale o come importante:

  • gli operatori essenziali potranno essere sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di 10 Milioni di Euro o il 2% del totale del fatturato mondiale globale;
  • gli operatori importanti, invece, potranno essere soggetti a sanzioni pari a un massimo di 7 Milioni di Euro o a fino ad un massimo del 1,4 % del totale del fatturato mondiale globale.

Per quanto riguarda le sanzioni penali si rimanda tutto alla specifica legislazione che ogni Stato Membro produrrà in materia, tenendo presente che, in Italia, è prevista la reclusione fino a 7 anni per violazioni gravi della privacy.

Una importante novità della NIS2 è l’obbligo per l’organizzazione colpita di pubblicare sui propri canali la violazione subita. È importante essere consapevoli che il danno globale che può subire un’azienda in caso di incidente grave non è solo dovuto alle sanzioni. Spesso, un evento disastroso comporta anche danni reputazionali e perdite finanziarie, oltre a dover affrontare costi per risarcire i danni causati agli eventuali interessati che hanno subito perdite.

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Privacy

Metadati

Il Garante privacy, con il Provvedimento del 21 dicembre 2023, n.642, aveva iniziato a fornire delle Linee Guida per i Datori di Lavoro pubblici e privati, sulla gestione della posta elettronica dei dipendenti e collaboratori.

Con il nuovo Provvedimento del 6 giugno 2024, n. 364, il Garante afferma che i metadati “non vanno in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica nella loro “body-part” (corpo del messaggio) o anche in essi integrate” e che tecnicamente si tratta di informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni client.

I metadati includono perciò: indirizzi e-mail di mittente e destinatario, indirizzi IP dei server o client coinvolti, orari di invio, ritrasmissione o ricezione, dimensione del messaggio, presenza e dimensione di eventuali allegati e, a volte, l’oggetto del messaggio.

Si tratta di dati registrati automaticamente dai sistemi di posta elettronica, indipendentemente dalla (manifestazione di) volontà dell’utente, e non vanno in alcun modo confusi con il contenuto del corpus del messaggio di testo/e-mail.

Sempre il Garante spiega come questi metadati siano in grado di formare il cosiddetto “envelope”, ovvero l’insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l’instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici. Il Garante conclude dicendo come dette informazioni “ancorché corrispondenti a metadati registrati automaticamente nei log dei servizi di posta, sono inscindibili dal messaggio di cui fanno parte integrante e che rimane sotto l’esclusivo controllo dell’utente”.

Le informazioni dell’envelope sono inseparabili dall’email di cui ne costituiscono parte integrante, ma rimangono sotto il controllo esclusivo dell’utente, sia esso il mittente o il destinatario dei messaggi.

Circa l’applicabilità del comma II dell’art. 4 della L. n. 300/1970 o Statuto dei Lavoratori, la raccolta e conservazione dei metadati/log necessari per il funzionamento del sistema di posta elettronica è consentita per un periodo limitato a pochi giorni, e comunque non oltre i 21 giorni, salvo dimostrati casi particolari.

Dovendo assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica e, quindi, sempre nell’ambito della stessa finalità, l’eventuale data retention per un tempo ancora più ampio è possibile, ma solo in presenza di “particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability, […] le specificità della realtà tecnica e organizzativa del titolare” e spetta al titolare, in caso di un’estensione ulteriore di 48 ore, “adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati”.

Il Garante conclude che la raccolta e la conservazione generalizzata dei metadati dei log di posta elettronica per un periodo di tempo prolungato, anche se motivata dalla necessità di garantire la sicurezza informatica e tutelare l’integrità del patrimonio del datore di lavoro, si configura come un controllo a distanza indiretto dell’attività dei lavoratori. Questo tipo di controllo richiede senza dubbio l’adozione delle garanzie previste dall’art. 4, comma I, dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso di privacy by design e by default, si ritiene che il datore di lavoro/titolare del trattamento debba accertarsi che siano disattivate le funzioni che non sono compatibili con le finalità del trattamento o che si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento, specialmente in ambito lavorativo. Ad esempio, ciò potrebbe comportare la necessità di adeguare i tempi di conservazione dei dati o di chiedere al fornitore del servizio di anonimizzare i metadati raccolti, nei casi in cui non si intenda effettuare una conservazione più prolungata degli stessi.

La stessa dinamica si deve applicare anche ai produttori dei servizi e delle applicazioni, i quali devono tenere conto del diritto alla protezione dei dati conformemente allo stato dell’arte. Ne consegue che anche i fornitori devono contribuire a far sì che i titolari del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati, contemperando le esigenze di commercializzazione su larga scala dei propri prodotti con la conformità al GDPR.

In tale prospettiva, saranno i produttori dei servizi e delle applicazioni, in fase di sviluppo e progettazione degli stessi, a dover tenere conto del diritto alla protezione dei dati tenuto conto dello stato dell’arte.

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno adottare tutte le misure necessarie per conformare i propri trattamenti. In particolare, spetterà al titolare del trattamento verificare con la dovuta diligenza che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano all’utente/cliente, ossia al datore di lavoro, di poter modificare le impostazioni di default, impedendo la raccolta dei metadati o limitandola. Questo deve essere fatto tenendo conto del periodo massimo di conservazione previsto per i metadati.

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Privacy

Concorsi della P.A. – online solo le graduatorie definitive dei vincitori.

Con la Newsletter del giorno 06 Giugno 2024, il Garante Privacy si è espresso in materia di Concorsi della P.A. sancendo che questa sia autorizzata a pubblicare online solo le graduatorie definitive dei vincitori.

Tale decisione è stata adottata a seguito di un reclamo presentato da un partecipante ad un concorso pubblico, a 1858 posti, di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.

Il reclamante aveva lamentato la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di numerosi atti e documenti, tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui social network ad opera di terzi.

Il Garante è intervenuto ricordando che la disciplina della protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche quando operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, G.D.P.R.) se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. Per tale motivo, pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy.

In conclusione, quando svolgono procedure concorsuali, le amministrazioni devono trattare i dati personali dei partecipanti in conformità con le normative vigenti, il che significa che non è consentito pubblicare online dati dei partecipanti non previsti dalla legge. Non sono ammessi livelli di tutela della privacy differenziati, né in base al territorio né tra diverse amministrazioni, soprattutto quando il legislatore ha già stabilito regole uniformi a livello nazionale.

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Sicurezza

Decreto Legge 02/03/2024 n.19 – Novità in materia di salute e sicurezza (PATENTE A PUNTI)

Il nuovo Decreto-Legge n.19/2024, nell’articolo 29 comma 19 incluso nel Capo VIII intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, introduce modifiche significative al Decreto Legislativo n. 81/08 che interessano principalmente tre articoli:

  • Articolo 27: modifiche al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che prevedono l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione denominato “patente a punti” o “patente a crediti“.
  • Articolo 90: modifiche che riguardano gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, prevedendo l’obbligatorietà di trasmettere alla pubblica amministrazione una dichiarazione attestante la verifica del possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. In caso di mancata verifica o mancata trasmissione della dichiarazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  • Articolo 157: modifiche che riguardano le sanzioni applicabili in caso di violazioni relative al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A partire dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi chiamato “patente a punti” o “patente a crediti”. Questa patente sarà obbligatoria per coloro che desiderano lavorare nei cantieri edili.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,
  • l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08,
  • l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08,
  • il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC),
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
  • il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali e le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti,
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti,
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti,
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • la morte: 20 crediti,
  • l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti,
  • l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Inoltre, nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

La reintegrazione dei punti nella patente a crediti può avvenire dopo che il soggetto interessato ha frequentato i corsi previsti dall’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ogni corso consente di guadagnare 5 crediti, fino a un massimo di 15. Dopo 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha ridotto i punti e previa frequentazione di uno dei corsi, la patente può essere incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti. Questo avviene a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato coinvolto in ulteriori violazioni che abbiano comportato una decurtazione dei punti. Inoltre, è previsto un incremento di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione definiti dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Decreto-Legge introduce anche l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere all’amministrazione concedente, è richiesta, perciò, anche la dichiarazione di verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

Nel caso in cui si verifichi una violazione durante la verifica della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, oppure nel caso in cui non venga trasmessa la dichiarazione di aver effettuato tale verifica all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

Oltre al tema della patente a punti, il nuovo Decreto-Legge con l’art.29 commi 7-9 introduce una “Lista di conformità INL” che esonera le aziende da ulteriori controlli dell’Ispettorato del Lavoro per un periodo di 12 mesi.

Questa “attestazione di conformità” verrebbe rilasciata dall’INL nel caso in cui i suoi accertamenti non evidenziassero violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aziende che ottengono questa attestazione vengono iscritte nell’apposita “Lista di conformità” e godono di una moratoria dai controlli INL per 12 mesi.

Il comma 8 esclude da questa moratoria solo le verifiche specifiche in materia di salute e sicurezza, eventuali richieste di intervento e indagini disposte dalla Procura.

L’istituzione di questo meccanismo configura un cambio di approccio dell’INL, finora improntato alla verifica puntuale del rispetto delle norme, verso una logica di autocertificazione e accreditamento periodico delle aziende.

Infine, il nuovo Decreto introduce un sistema “dualistico” di vigilanza  con l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.

Mentre il testo originario prevedeva la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovesse essere svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo testo vede la duplicazione dell’organo di vigilanza, con le ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che si affiancano con competenze parallele: l’unico attore realmente considerato per la vigilanza in materia di salute e sicurezza diventa l’INL, mentre le ASL si prevede assumano esclusivamente il compito di comunicare all’Ispettorato eventuali situazioni meritevoli di provvedimenti.

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Privacy Senza categoria

Nuovo accordo sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti “EU-US Data Privacy Framework” –

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Con la pubblicazione della nuova decisione di adeguatezza del 10 luglio 2023 la Commissione Europea ha ufficialmente approvato il nuovo accordo sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti “EU-US Data Privacy Framework”.

Con tale accordo è stata riconosciuta la sussistenza di sufficienti garanzie per la protezione dei dati personali dei cittadini dell’UE trattati nel territorio statunitense, nonché tutele legali che insieme ai nuovi parametri sono in grado di limitare l’invasivo operato delle agenzie di intelligence Usa.

Anche se si tratta di una buona notizia per le aziende che per svolgere le loro attività necessitano di poter trasferire lecitamente dati personali negli Usa, non è ancora chiaro se questa nuova decisione di adeguatezza potrà reggere.

Infatti, a maggio 2023, lo stesso Parlamento Europeo aveva ritenuto che le misure Usa fossero insufficienti per garantire la protezione dei dati degli europei invitando la Commissione Ue a riaprire i negoziati. Inoltre appare altamente probabile che venga proposto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue da parte dell’organizzazione fondata dall’attivista Max Schrems, noto per le due sentenze della suprema Corte europea che portano il suo cognome, sentenze che, a suo tempo, avevano già invalidato i due precedenti accordi che regolavano il trasferimento dei dati verso gli Usa (prima il Safe Harbor e poi il Privacy Shield).

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Sicurezza Senza categoria

NOVITA’ FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIISOCIANATI

Ad agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Infatti, si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.

I diisocianati sono presenti in molti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, nonché nei prodotti compositi e vernici.

La restrizione sopra menzionata ha introdotto due principali provvedimenti:

  • tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
  • non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Dal 24 agosto 2023, quindi, i diisocianati potranno essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati stessi.

Questo corso – OBBLIGATORIO –  fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo e non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni. La formazione ha validità 5 anni.

In base all’attività svolta sono previsti 3 livelli di formazione: GENERALE, INTERMEDIA, AVANZATA.

Livello Generale (2 ore)

Prevista per tutti gli usi industriali e professionali

Livello intermedio (4 ore)

Per gli utilizzatori che fanno uso dei diisocianati in una delle seguenti modalità:

Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);

Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

Applicazione con rullo;

Applicazione con pennello;

Applicazione per immersione o colata;

Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;

Pulitura e rifiuti;

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

Livello Avanzato (5 ore)

Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

Applicazioni per fonderie;

Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;

Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il nostro studio sta provvedendo ad organizzare, salvo casi eccezionali dovute alle specifiche modalità di lavoro dei clienti, corsi per il livello intermedio da 4 ore.  

I corsi potranno tenersi in presenza oppure via videoconferenza zoom. In quest’ultimo caso, ciascun partecipante dovrà essere dotato di computer in grado di collegarsi alla rete e di webcam che dovrà essere tenuta accesa per l’intera durata della formazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti interessati alla normativa:

– schiuma poliuretanica

– colla poliuretanica

– adesivo poliuretanico

– indurenti (es. Hardtop, Hardener)

– bicomponenti per vernici

– catalizzatori poliuretanici

Stiamo organizzando i corsi obbligatori di cui sopra.

Se interessati è possibile contattarci per procedere con l’iscrizione.

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Sicurezza Corsi Formazione

Modifiche al D.Lgs 81/2008 a seguito del DECRETO LAVORO 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48 del 04.05.2023 recante le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Tale Decreto legge tratta anche alcuni aspetti relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro che vengono di seguito sintetizzate:

  • istituzione dell’obbligo per i Datori di Lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • previsione dell’obbligo di Formazione Specifica in capo al Datore di Lavoro per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le attività professionali (con le relative sanzioni in caso di inosservanza);
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di determinate misure di tutela previste nei cantieri;
  • viene istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • sono state modificate alcune norme relative alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza.

Per maggiore chiarezza espositiva viene allegato un prospetto relativo alle principali modifiche del D.lgs 81/2008.

MODIFICHE AL D.LGS 81/2008

  • In merito alla sorveglianza sanitaria:
  • il datore di lavoro deve:
    • nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41
  • Il Medico Competente deve:
    • ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a);
    • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
art. 18 comma 1 lettera a)Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.  
articolo 25 comma 1-bis)  lettera e-bis) e lettera n bis)Il medico competente: omissis e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;» omissis n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  • Imprese familiari e lavoratori autonomi
  • Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)[1].
Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV
  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con la Legge 215 del 17.12.2021 con la previsione di un nuovo Accordo per la Formazione che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi tale Accordo non è stato ancora emanato.
  • Con il nuovo Decreto Lavoro 2023, tale Accordo, quando uscirà, dovrà, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) anche prevedere il monitoraggio dell’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Art. 37 comma 2 lettera b-bis)La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  • ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
  • E’ stato sostituito il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro. In particolare, è stato eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)
art. 71 comma 1212. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  • ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio. Tale dichiarazione deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
l’art.72, comma 2 secondo periodo2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
  • In merito agli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), è stato aggiunto l’obbligo di formazione e addestramento specifico anche in capo al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
l’art.73, comma 4bis4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
  • SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
art. 87, comma 2, lettera c)Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: omissis c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

[1] Le Opere provvisionali sono disciplinate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali

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Privacy 231 ODV

Whistleblowing e Valutazione d’Impatto (DPIA) – Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/2001 e Privacy

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

Tale normativa allarga il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) ed introduce le c.d. “segnalazioni esterne”. L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, diventa l’unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

Tra le varie previsioni introdotte da tale normativa, in tema di tutela dei dati personali (Privacy), è stato previsto l’obbligo, a carico dei soggetti che devono predisporre canali di segnalazioni interni a disposizione dei whistleblower, di dar corso ad una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento 2016/679 (GDPR).

Tra i soggetti obbligati ad applicare tale Decreto Legislativo figurano, tra gli altri, le imprese private:

  • che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, soprattutto in materia di protezione del risparmio, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto questa media di lavoratori subordinati;
  • che hanno adottato Modelli di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che hanno nominato un Organismo di Vigilanza (O.d.V.);

A questi si aggiungono i soggetti del settore pubblico ed altri soggetti previsti all’articolo 1 del D.Lgs. 24/2023.

Le disposizioni del Decreto Legislativo n.24/2023 avranno effetto:

  • a decorrere dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti, con la seguente eccezione di seguito riportata;
  • a decorrere dal 17 dicembre 2023 (obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna) per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.

Si allega alla presente uno schema riepilogativo dei principali adempimenti.

DOCUMENTI DI SENTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI EX D.LVO 24/2023

Adempimenti principali:

  • individuare e valutare idonee soluzioni organizzative mediante la definizione della governance del processo di gestione delle segnalazioni,
  • affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo con personale formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale adeguatamente formato;
  • garantire al whistleblower la trasparenza del processo;
  •  svolgere corsi di formazione periodica in materia di whistleblowing;
  • definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
  • regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
  • implementare un canale interno per la gestione delle segnalazioni e stabilire idonee modalità di tutela del segnalante, quali misure tecniche che garantiscano la riservatezza della identità del whistleblower, delle persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione (ad. es. con sistemi di pseudonimizzazione);
  • implementare procedure e policy ad hoc che permettano la gestione anche delle segnalazioni pervenute mediante canali diversi da quello informatizzato (es. incontri in presenza, a mezzo del telefono);
  • aggiornare il registro dei trattamenti procedendo con l’analisi e l’individuazione delle misure previste dal GDPR (Privacy);
  • effettuare la Valutazione d’Impatto (DPIA) ex art. 35 del GDPR;
  • prevedere nelle elaborande procedure che venga dato riscontro alla segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • fornire contestualmente a tutti gli interessati la informativa ex art. 13 GDPR in materia di protezione dei dati personali.

Adempimenti principali in materia di trasparenza:

  • condividere informazioni chiare ed accessibili in merito alle procedure, al canale individuato e ai presupposti per procedere con la segnalazione interna;
  • condividere informazioni chiare ed accessibili in merito alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne;
  • assicurarsi che dette informazioni siano rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti legali all’azienda che però non frequentano abitualmente il luogo di lavoro;
  • garantire che dette informazioni vengano pubblicate nel sito web dell’azienda nel caso in cui la stessa ne possieda uno;
  •  comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;

Sanzioni previste:

  •  fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC può comminare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei seguenti cari:
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
  • non sono stati istituiti canali di segnalazione,
  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
  • l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto,
  • la segnalazione è stata ostacolata o vi è stato un tentativo in tal senso;
  • è stato violato l’obbligo di riservatezza.
  • sono state commesse ritorsioni.
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Sicurezza 231 Corsi

Registrazione dell’avvenuto addestramento ex art. 37 D.Lgs 81/2008

Come noto, con la Legge n. 215 del 17.12.2021, sono state emanate specifiche norme riguardanti anche la sicurezza sul lavoro.

Più nel dettaglio, tra i vari interventi posti in essere, è stato modificato l’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che prevede che l’addestramento:

  • deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro;
  • consisterà nella prova pratica, per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • consisterà, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Tutti gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati su un apposito registro anche informatizzato”.

Tale obbligo si applica in occasione

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’inadempimento a tali obblighi configura reato e le relative omissioni sono punite come segue:

Mancato addestramento sulle attrezzature o macchine (art. 71 c. 7):arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sui DPI (art. 77 c. 5)arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sulle sostanze chimiche pericolose (art. 227 c. 2)arresto fino a sei mesi o ammenda da €2.457,02 a €4.914,03
Mancato adempimento del punto 3 dell’Allegato I; mancata formazione ed addestramentosospensione dell’attività del lavoratore fino al completamento dell’addestramento oltre a €300,00 per ciascun lavoratore interessato

Si allega alla presente In un fac-simile che potrà essere utilizzato direttamente per documentare tali attività.

Allegati:

VERBALE DI ADDESTRAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Nome e cognome del Lavoratore:
Mansione:Reparto:
L’addestramento specifico teorico-pratico, con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, è avvenuto in occasione:  della costituzione rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;  del trasferimento o cambio mansione;  dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Addestramento effettuato mediante affiancamento da parte della seguente persona esperta sul luogo di lavoro: Fornitore: (indicare ditta e nominativo): _________________________  Lavoratore Esperto (nome e cognome): _________________________  Preposto: (nome e cognome): _________________________________  Altro: ____________________________________________________
L’addestramento è consistito nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, con particolare riferimento a:   Utilizzo della Attrezzatura – macchina – Impianto _____________________________________________   Utilizzo delle sostanze chimiche pericolose __________________________________________________   Utilizzo DPC e/o DPI di terza categoria/ otoprotettori __________________________________________   Svolgimento delle operazioni (procedure) di__________________________________________________   Altro (specificare) ______________________________________________________________________  
          Informazioni ed istruzioni fornite al lavoratore nel corso dell’addestramento:       Istruzioni  Schede di sicurezza (sostanze chimiche;…):____________________ Presidi di sicurezza presenti sulle attrezzature (allarmi; interruttori;…) Segnaletica di salute, sicurezza e emergenza:___________________ Utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature fornite Istruzioni specifiche (specificare di seguito): ___________________ __________________________________________________________  
    Dispositivi di protezioneRischi correlati ai DPI forniti. DPI in dotazione: _________________________________________  Procedura di richiesta di sostituzione/integrazione dei DPI  e adeguata  degli stessi:________________________________________________ Modalità di utilizzo dei DPI:________________________________ __________________________________________________________  
L’addestramento è iniziato    in data_____________ e                             è terminato in data_____________ per un totale di ore_____________
VALUTAZIONE La persona esperta che ha svolto l’addestramento / il Preposto, all’esito dell’addestramento consistito nella prova pratica nonché nell’esercitazione applicata, hanno ritenuto che il lavoratore, rispetto allo svolgimento della mansione oggetto dell’addestramento, sia:  idoneo  non idoneo  
Osservazioni _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________  
Luogo e Data:
Persona Esperta addestratore (nome, cognome, firma) __________________  Preposto (nome, cognome, firma) ____________________Lavoratore (nome, cognome, firma) ____________________Datore di Lavoro (Timbro e firma) ____________________

REGISTRO ADDESTRAMENTO

Datore di lavoro:_______________

Lavoratore addestratoPersona esperta che ha proceduto all’addestramentoAddestramento iniziato in dataAddestramento concluso in dataPer un totale di oreAttività svoltaNote
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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Sicurezza

Riunione 4 novembre 2022. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022.

A seguito della riunione del 4 novembre 2022 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Rappresentanti delle Parti Sociali, non è stata decisa alcuna proroga ufficiale del Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 (proroga eventuale che avrebbe dovuto pervenire entro il termine del 31.10.2022, data prevista per una possibile rivisitazione dei contenuti da parte di Governo e Parti Sociali, nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico).

D’altro canto, però, non è nemmeno pervenuta alcuna conferma della scadenza delle misure contenute in tale Protocollo Condiviso né delle leggi che ne giustificano l’adozione, nel rispetto del principio di massima precauzione contenuto nell’art. 2087 cc.

Per chiarire, tra le “leggi che ne giustificano l’adozione”, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 di conversione del DL 8 aprile 2020 stabilisce che “…ai  fini  della  tutela  contro  il  rischio  di  contagio  da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice  civile  mediante  l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per  il contrasto  e  il  contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,  sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali,  e  successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee  guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”.

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno continuare ad applicare tali misure contenute nel Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022, anche in assenza di una specifica e puntuale conferma della proroga del Protocollo Condiviso, in attesa di una presa di posizione precisa da parte dell’attuale Governo.

Nelle more, alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti della vicenda:

•             Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è cessato l’obbligo di mantenere il Protocollo per l’esercizio delle attività di impresa e pertanto il Protocollo nella versione 30 giugno 2022 mantiene la caratteristica di volontarietà nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art 2087 del C.C. e in accordo con la norma di tutela il datore di lavoro, contenuta nell’art. 29-bis introdotto dalla L. n. 40/2020.

•             Da segnalare anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 che ha definito il COVID come virus ubiquitario, “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”.

•             Secondo tale interpretazione, la qualificazione del COVID come evento infortunistico correlabile all’ambiente di lavoro potrebbe essere ritenuta superata. Il virus SARS-CoV- 2/COVID-19, pertanto, rappresenterebbe un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Infatti, il Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022 contiene misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

•             Il Protocollo 30 giugno 2022 è, pertanto, da considerarsi una linea guida sulla base della quale le aziende devono aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, tenuto anche conto della valutazione congiunta del R.S.P.P. e del M.C.

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Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

In data 30.06.2022 è stato siglato il Protocollo di cui sopra che rimarrà in vigore sino al 31.10.2022.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

Va da sé che, pur essendo venuto meno l’obbligo delle mascherine per i lavoratori nei luoghi di lavoro in determinate circostanze e ricorrendone i presupposti di legge, ciascun datore di lavoro potrà valutare nella propria azienda l’opportunità di dare attuazione a specifiche disposizioni migliorative a tutela della salute ed al fine di prevenire o limitare il contagio.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

                                                                                                                                                             Adriaflor S.r.l.


SINTESI DELLE NOVITA’ DI MAGGIOR RILIEVO INTRODOTTE IN DATA 30.06.2022 RELATIVE AL

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi di legge già previsti (D.L. 52/2021 D.L. 68/2022,…), l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della

prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L 24/2022), nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del D.L. 34/2020 e s.m.i., la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 e s.m.i.

12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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Fine stato di emergenza

Cervignano del Friuli, 29 aprile 2022

Oggetto: Novità alla luce della fine dello stato emergenziale

La presente per comunicare che con il primo maggio 2022 è venuto meno lo stato di emergenza dovuto al COVID-19.

Pertanto:

Viene meno l’obbligo di certificazioni verdi (Green pass base e Green pass rafforzato), per tutte le attività in cui finora era richiesto, per esempio per entrare in bar e ristoranti, utilizzare i mezzi pubblici a lunga percorrenza e accedere a piscine, palestre o discoteche.

Rimane, fino al prossimo 31 dicembre, l’obbligo di esibizione del Green Pass rafforzato, ottenibile solo con la vaccinazione contro il coronavirus o con la guarigione dal COVID-19, per le visite alle strutture sanitarie (es. RSA, ospedale, etc.).

Viene meno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), tranne che per alcuni casi, previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2022. Questa prevede, fino al prossimo 15 giugno che:

sarà ancora obbligatorio indossare le mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, a scuola, nei cinema e nei teatri al chiuso, e agli eventi sportivi nei palazzetti.

fino al 15 giugno sarà obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 sui trasporti a lunga percorrenza (come aerei, treni, navi e traghetti) e anche sui mezzi di trasporto locali, su quelli dedicati al trasporto scolastico e sugli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente. Le FFP2 serviranno anche per accedere a cinema, teatri e sale da concerti, e per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Basteranno invece le mascherine chirurgiche per i lavoratori, i pazienti e i visitatori degli ospedali e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, incluse le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Le mascherine non sono più obbligatorie per accedere al bar e al ristorante, in tutti i negozi (compresi i supermercati) e nella maggior parte dei posti di lavoro pubblici o privati, dove rimane comunque una raccomandazione a usarle.

Con l’eccezione degli operatori sanitari, la nuova ordinanza non obbliga a indossare la mascherina sul posto di lavoro e negli altri luoghi al chiuso, dove comunque la raccomanda.

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News 231 Formazione Norme ISO Progettazione Sicurezza

OT 23 2022

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’INAIL, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 28 febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante.

L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso INAIL;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:


• UNI ISO 45001:2018;
• un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.

2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:


• L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
• L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;

Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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Progettazione 231 News Sicurezza

BANDO Isi 2021

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento del punteggio richiesto per partecipare al Bando Isi 2021.

Con la presente Vi ricordiamo che l’INAIL mette a disposizione 274 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli enti del terzo settore.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
• Progetti (es. riduzione rischio infortunistico, rumore, chimico, biologico, incendio…) per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
• Progetti (es. adozione di misure innovative, soluzione per l’abbattimento delle emissioni, riduzione del rischio rumore…) per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata al bando Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.
L’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a) l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura;
b) la presentazione della domanda.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 120.
Riportiamo di seguito alcuni esempi con la precisazione che il punteggio di partenza assegnato all’azienda dipende dalle sue dimensioni e dal settore in cui opera:

1) L’azienda:

a. ha adottato un sistema di riduzione del rischio chimico, (+80 punti);
b. ha elaborato il progetto condividendolo con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. ha elaborato il progetto che prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

2) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo i seguenti punti:

a. UNI ISO 45001:2018; (+90 punti);
b. il progetto è condiviso con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. il progetto prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

Cogliamo l’occasione per sottolineare che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di partecipare al bando Isi 2021.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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News Sicurezza

Estensione Super Green Pass e modalità quarantena

Cervignano del Friuli, 8 gennaio 2022

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, in data 31.12.2021, è entrato in vigore il DL 30.12.2021 n. 229 e, in data 10.01.2022, è entrato in vigore il DL 07.01.2022 n. 1.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo entrate in vigore con i citati Decreti Legge, novità che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

• L’art. 1 del DL 33/2020, così come modificato dal DL 30.12.2021 n. 229, prevede quanto segue:
La misura della quarantena precauzionale (di cui al comma 7) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto…omissis…
Con circolare del Ministero della salute (di data 30.12.2021) sono definite le modalità attuative della quarantena (commi 6 e 7 del DL. 33 del 2020) …omissis… La cessazione della quarantena (commi 6 e 7) o dell’auto-sorveglianza (comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

• Il DL 07.01.2022 n.1 prevede, tra gli altri, quanto segue.
L’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, salvo non sussista accertato pericolo per la salute.
L’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni (così come meglio individuati dall’art. 1 del DL 1/22) si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del DL 44/2021 convertito con la L 76/2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale. Tali soggetti devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè di a) avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della terza dose (booster); b) avvenuta guarigione da COVID-19; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Permangono sostanzialmente i precedenti obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali:
1. verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (es. mediante l’app Verifica C19…).
2. I lavoratori nel caso in cui comunichino di essere sprovvisti di certificazione verde o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della detta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. È vietato l’accesso dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde ai luoghi di lavoro.

L’art. 9 bis, così come modificato dal DL 1/22, prevede, tra gli altri, che l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20.01.2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi di cui all’art. 9 co 2 (Green Pass Base e Rafforzato).

MODALITA’ DI QUARANTENA

La circolare del 30.12.2021 del Ministero della Salute ha previsto quanto segue in merito alle modalità di effettuazione della quarantena:

Modalità

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni all’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
    E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a BASSO RISCHIO, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:


-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
-tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento


Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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Novità in materia di Green Pass

Cervignano del Friuli, 25 novembre 2021

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, con la Legge n. 165 del 19.11.2021, è stato convertito il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, denominato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con tale Legge di conversione

dal 21 novembre 2021

sono entrate in vigore rilevanti novità che vanno ad integrare le esistenti previsioni normative e che trovate di seguito suddivise tra settore pubblico e privato.

SETTORE PRIVATO

• Ai soggetti sottoposti alle verifiche da parte dei datori di lavoro, sono stati aggiunti anche i discenti.

• Si specifica che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, compete all’utilizzatore; ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette verifiche.

• È ora prevista la possibilità, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, che i lavoratori, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano detta certificazione, per tutta la durata della relativa validità di questa, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• E’ previsto che le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso di certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

• La scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla legge. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per tale finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.