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Fine stato di emergenza

Cervignano del Friuli, 29 aprile 2022

Oggetto: Novità alla luce della fine dello stato emergenziale

La presente per comunicare che con il primo maggio 2022 è venuto meno lo stato di emergenza dovuto al COVID-19.

Pertanto:

Viene meno l’obbligo di certificazioni verdi (Green pass base e Green pass rafforzato), per tutte le attività in cui finora era richiesto, per esempio per entrare in bar e ristoranti, utilizzare i mezzi pubblici a lunga percorrenza e accedere a piscine, palestre o discoteche.

Rimane, fino al prossimo 31 dicembre, l’obbligo di esibizione del Green Pass rafforzato, ottenibile solo con la vaccinazione contro il coronavirus o con la guarigione dal COVID-19, per le visite alle strutture sanitarie (es. RSA, ospedale, etc.).

Viene meno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), tranne che per alcuni casi, previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2022. Questa prevede, fino al prossimo 15 giugno che:

sarà ancora obbligatorio indossare le mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, a scuola, nei cinema e nei teatri al chiuso, e agli eventi sportivi nei palazzetti.

fino al 15 giugno sarà obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 sui trasporti a lunga percorrenza (come aerei, treni, navi e traghetti) e anche sui mezzi di trasporto locali, su quelli dedicati al trasporto scolastico e sugli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente. Le FFP2 serviranno anche per accedere a cinema, teatri e sale da concerti, e per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Basteranno invece le mascherine chirurgiche per i lavoratori, i pazienti e i visitatori degli ospedali e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, incluse le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Le mascherine non sono più obbligatorie per accedere al bar e al ristorante, in tutti i negozi (compresi i supermercati) e nella maggior parte dei posti di lavoro pubblici o privati, dove rimane comunque una raccomandazione a usarle.

Con l’eccezione degli operatori sanitari, la nuova ordinanza non obbliga a indossare la mascherina sul posto di lavoro e negli altri luoghi al chiuso, dove comunque la raccomanda.

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News 231 Formazione Norme ISO Progettazione Sicurezza

OT 23 2022

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’INAIL, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 28 febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante.

L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso INAIL;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:


• UNI ISO 45001:2018;
• un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.

2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:


• L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
• L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;

Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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Progettazione 231 News Sicurezza

BANDO Isi 2021

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento del punteggio richiesto per partecipare al Bando Isi 2021.

Con la presente Vi ricordiamo che l’INAIL mette a disposizione 274 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli enti del terzo settore.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
• Progetti (es. riduzione rischio infortunistico, rumore, chimico, biologico, incendio…) per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
• Progetti (es. adozione di misure innovative, soluzione per l’abbattimento delle emissioni, riduzione del rischio rumore…) per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata al bando Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.
L’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a) l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura;
b) la presentazione della domanda.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 120.
Riportiamo di seguito alcuni esempi con la precisazione che il punteggio di partenza assegnato all’azienda dipende dalle sue dimensioni e dal settore in cui opera:

1) L’azienda:

a. ha adottato un sistema di riduzione del rischio chimico, (+80 punti);
b. ha elaborato il progetto condividendolo con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. ha elaborato il progetto che prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

2) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo i seguenti punti:

a. UNI ISO 45001:2018; (+90 punti);
b. il progetto è condiviso con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. il progetto prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

Cogliamo l’occasione per sottolineare che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di partecipare al bando Isi 2021.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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News Sicurezza

Estensione Super Green Pass e modalità quarantena

Cervignano del Friuli, 8 gennaio 2022

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, in data 31.12.2021, è entrato in vigore il DL 30.12.2021 n. 229 e, in data 10.01.2022, è entrato in vigore il DL 07.01.2022 n. 1.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo entrate in vigore con i citati Decreti Legge, novità che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

• L’art. 1 del DL 33/2020, così come modificato dal DL 30.12.2021 n. 229, prevede quanto segue:
La misura della quarantena precauzionale (di cui al comma 7) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto…omissis…
Con circolare del Ministero della salute (di data 30.12.2021) sono definite le modalità attuative della quarantena (commi 6 e 7 del DL. 33 del 2020) …omissis… La cessazione della quarantena (commi 6 e 7) o dell’auto-sorveglianza (comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

• Il DL 07.01.2022 n.1 prevede, tra gli altri, quanto segue.
L’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, salvo non sussista accertato pericolo per la salute.
L’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni (così come meglio individuati dall’art. 1 del DL 1/22) si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del DL 44/2021 convertito con la L 76/2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale. Tali soggetti devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè di a) avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della terza dose (booster); b) avvenuta guarigione da COVID-19; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Permangono sostanzialmente i precedenti obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali:
1. verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (es. mediante l’app Verifica C19…).
2. I lavoratori nel caso in cui comunichino di essere sprovvisti di certificazione verde o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della detta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. È vietato l’accesso dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde ai luoghi di lavoro.

L’art. 9 bis, così come modificato dal DL 1/22, prevede, tra gli altri, che l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20.01.2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi di cui all’art. 9 co 2 (Green Pass Base e Rafforzato).

MODALITA’ DI QUARANTENA

La circolare del 30.12.2021 del Ministero della Salute ha previsto quanto segue in merito alle modalità di effettuazione della quarantena:

Modalità

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni all’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
    E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a BASSO RISCHIO, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:


-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
-tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento


Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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231 News

231

Cervignano del Friuli

Oggetto: Adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, ex D.lgs. 231/2001 attività finanziabile.

Al fine di specificare più nel dettaglio i vantaggi nell’adozione del Modello in oggetto, in primo luogo si ricorda che la norma prevede anche la possibilità dell’esclusione, totale o parziale, della responsabilità dell’ente (inteso come Azienda, Impresa, Società), se esso ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e che l’Ente (azienda, impresa, società…), se non adotta il Modello 231, rischia le seguenti sanzioni:
– INTERDITTIVE Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi Qualora l’ente dovesse essere ritenuto responsabile verrà applicata anche una sanzione pecuniaria
– PECUNIARIE La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote. L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 quote (€ 25.800,00) né superiore a 1000 quote (€ 1.549.000,00).

Vi sono poi seguenti ulteriori principali vantaggi derivanti dall’adozione di un M.O.G.C.
• Riduzione indice infortunistico (-33% settore edile; -26% settore chimico; -64% settore tessile; – 13% settore trasporti; – 27% in termini generali).
• Riduzione costi da infortunio (perdita di produzione; danni alle strutture e macchinari; formazione personale sostitutivo; aumento premio assicurativo; spese legali; franchigia assicurativa; danni d’immagine; insoddisfazione dei clienti; calo del morale e senso di appartenenza del personale; ecc.).
• Riduzione o non applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 per le aziende che non hanno adottato un M.O.G.C..
• Sconto premio INAIL (OT23 – ex OT24).

Al fine di dare uno slancio allo sviluppo della sicurezza, l’INAIL offre due servizi per sostenere gli investimenti in materia di prevenzione:
o Il sostegno economico alle aziende;
o lo sconto del premio INAIL (mediante la presentazione del OT 23).
L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT23“.
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
≈ 28% fino a 10 lavoratori/anno;
≈ 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
≈ 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
≈ 5% oltre i 200 lavoratori/anno.

L’ADOZIONE DI UN M.O.G.C. È, AD OGGI, SUFFICIENTE PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA CON IL MODELLO OT 23 E RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL.
L’attuazione di tale Modello comporta, altresì, l’aumento del punteggio del RATING DI LEGALITA’ con conseguente raggiungimento di livelli più elevati di Rating che si traducono in benefici concreti nei rapporti con gli Istituti di Credito, nei rapporti con la P.A., nonché per la partecipazione ad eventuali appalti.

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Sicurezza Ambiente

OT23

Cervignano del Friuli, 28 gennaio 2021

Oggetto: Supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’Inail, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2020, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 1° marzo 2021 unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso Inail;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:
• UNI ISO 45001:2018;
• Modello Organizzativo e Gestionale ex art. 30 D.lgs. 81/2008.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.
2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:
• in aziende sotto i 50 dipendenti, messa in atto delle procedure di verifica dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con test scritto a distanza di 2 mesi dalla verifica di fine corso;
• adozione di defibrillatore ed effettuazione della formazione BLSD del personale, e ciò in assenza di obbligo in tal senso da parte della normativa cogente;
• adozione di un sistema di monitoraggio dei “quasi infortuni” ed applicazione delle procedure di prevenzione.
Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.

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Ambiente Sicurezza

Rimozione Amianto 2021

Cervignano del Friuli, 10 febbraio 2021

Oggetto: Supporto nel raggiungimento di contributi per lo smaltimento o per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese.

Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale.
La L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e la legge regionale 25/2016, hanno previsto la possibilità di contribuire anche per il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese.
La domanda di contributo va presentata dal 1° febbraio al 1° marzo 2021.
Con la legge regionale n. 3/2018 viene modificato l’art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l’accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento.

I beneficiari di tali contributi sono:

  • le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato);
  • le grandi imprese.

Le spese ammissibili a contributo sono:

  • le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda;
  • le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
  • le spese relative ad analisi di laboratorio;
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro.

L’importo del contributo sarà:

  • a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro;
  • b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro;
  • c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro;

Rendicontazione ed erogazione del contributo:

Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa, come indicato nell’art. 12 del Regolamento.

Il contributo viene quindi erogato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione.

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News Privacy

Novità in materia di Green Pass

Cervignano del Friuli, 25 novembre 2021

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, con la Legge n. 165 del 19.11.2021, è stato convertito il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, denominato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con tale Legge di conversione

dal 21 novembre 2021

sono entrate in vigore rilevanti novità che vanno ad integrare le esistenti previsioni normative e che trovate di seguito suddivise tra settore pubblico e privato.

SETTORE PRIVATO

• Ai soggetti sottoposti alle verifiche da parte dei datori di lavoro, sono stati aggiunti anche i discenti.

• Si specifica che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, compete all’utilizzatore; ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette verifiche.

• È ora prevista la possibilità, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, che i lavoratori, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano detta certificazione, per tutta la durata della relativa validità di questa, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• E’ previsto che le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso di certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

• La scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla legge. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per tale finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.