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Sicurezza Ambiente

OT23

Cervignano del Friuli, 28 gennaio 2021

Oggetto: Supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’Inail, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2020, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 1° marzo 2021 unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso Inail;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:
• UNI ISO 45001:2018;
• Modello Organizzativo e Gestionale ex art. 30 D.lgs. 81/2008.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.
2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:
• in aziende sotto i 50 dipendenti, messa in atto delle procedure di verifica dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con test scritto a distanza di 2 mesi dalla verifica di fine corso;
• adozione di defibrillatore ed effettuazione della formazione BLSD del personale, e ciò in assenza di obbligo in tal senso da parte della normativa cogente;
• adozione di un sistema di monitoraggio dei “quasi infortuni” ed applicazione delle procedure di prevenzione.
Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.

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Ambiente Sicurezza

Rimozione Amianto 2021

Cervignano del Friuli, 10 febbraio 2021

Oggetto: Supporto nel raggiungimento di contributi per lo smaltimento o per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese.

Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale.
La L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e la legge regionale 25/2016, hanno previsto la possibilità di contribuire anche per il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese.
La domanda di contributo va presentata dal 1° febbraio al 1° marzo 2021.
Con la legge regionale n. 3/2018 viene modificato l’art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l’accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento.

I beneficiari di tali contributi sono:

  • le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato);
  • le grandi imprese.

Le spese ammissibili a contributo sono:

  • le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda;
  • le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
  • le spese relative ad analisi di laboratorio;
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro.

L’importo del contributo sarà:

  • a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro;
  • b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro;
  • c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro;

Rendicontazione ed erogazione del contributo:

Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa, come indicato nell’art. 12 del Regolamento.

Il contributo viene quindi erogato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione.