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Modalità operative e regime transitorio – Patente a Crediti

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 000004.23.09.2024 – modello di autocertificazione

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.ispettorato.gov.it/) attraverso SPID personale o CIE (Allegato1).

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta possono essere scaricate dal seguente link https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/ISTRUZIONI_TECNICHE.pdf.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello presente al seguente link https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17.pdf quale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, c. 1, D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 01.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

ALLEGATO 1

Modalità operative e tempistiche

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma

1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

– per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);

– per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 01.10.2024.

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Regolamento Patente a Crediti

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024

A seguito del Decreto Legge n. 19 del 02.03.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 20/09/2024 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Con tale Decreto è stata data concreta attuazione del D.L. 19/2024 ed è stato adottato il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Tale Regolamento entrerà in vigore dal 01.10.2024.

Il D.L. 19 del 02.03.2024 suindicato, tra gli altri, ha modificato l’art. 27 del D.lgs 81/2008 aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo. Attualmente, pertanto, tale sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti attraverso il quale viene monitorato il rispetto della normativa da parte delle imprese, le quali potranno operare nei cantieri temporanei o mobili a condizione che rispettino gli standard di sicurezza e contribuzione.

Riportiamo di seguito lo schema del Decreto attuativo:

Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Art. 2 – Contenuti informativi della patente

Art. 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

Art. 4 – Attribuzione dei crediti

Art. 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

Art. 6 – Sospensione dell’incremento dei crediti

Art. 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

Art. 9 – Copertura finanziaria

Art. 10 – Entrata in vigore

Per chi è obbligatoria la patente a crediti?

  • Per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili (come definiti dall’art. 89 D.Lgs 81/2008).
  • Per i lavoratori autonomi che prestano attività in tali cantieri come sopra definiti.

Sono esclusi coloro che effettuano prestazioni intellettuali o fornitura di materiali.

Per i soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale è prevista la presentazione di un documento equivalente.

Come ottenere la patente?

Presentando domanda attraverso il portale dell’ispettorato Nazionale del Lavoro e dando prova di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio;
  • aver adempiuto agli obblighi formativi obbligatori posti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (D.U.R.F.);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre alle conseguenze penali, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

Quali sono le informazioni contenute nella patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente

Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di accesso delle informazioni contenute nella patente ai seguenti soggetti;

  • titolari della patente o loro delegati;
  • pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
  • organismi paritetici iscritti;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  • soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/2008.

Come avviene l’attribuzione dei crediti?

  • Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
  • Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi mediante determinati criteri, tra i quali:
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio; la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45001);
  • asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria;
  • per gli ulteriori criteri confronta l’art. 5 del Decreto.

Come vengono decurtati i crediti?

In caso di violazioni, quali, ad esempio:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni;
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente;
  • 20 punti per infortuni mortali.

Come vengono recuperati i crediti?

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

Quando la patente può essere sospesa?

In caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, o in caso di colpa grave, così come meglio dettagliato all’art. 3 del Decreto.

  • Sospensione cautelare della Patente in caso di incidenti gravi:
    • Infortuni mortali
    • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni
  • Alcuni esempi di Sospensione della patente a causa di Colpa grave:
    • mancanza di dispositivo di protezione individuale;omissione di controlli o manutenzionenon rispetto delle procedure di sicurezza
    • formazione o addestramento insufficienti
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News 231 Formazione Norme ISO Progettazione Sicurezza

OT 23 2022

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’INAIL, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 28 febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante.

L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso INAIL;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:


• UNI ISO 45001:2018;
• un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.

2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:


• L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
• L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;

Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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Progettazione 231 News Sicurezza

BANDO Isi 2021

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento del punteggio richiesto per partecipare al Bando Isi 2021.

Con la presente Vi ricordiamo che l’INAIL mette a disposizione 274 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli enti del terzo settore.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
• Progetti (es. riduzione rischio infortunistico, rumore, chimico, biologico, incendio…) per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
• Progetti (es. adozione di misure innovative, soluzione per l’abbattimento delle emissioni, riduzione del rischio rumore…) per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata al bando Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.
L’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a) l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura;
b) la presentazione della domanda.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 120.
Riportiamo di seguito alcuni esempi con la precisazione che il punteggio di partenza assegnato all’azienda dipende dalle sue dimensioni e dal settore in cui opera:

1) L’azienda:

a. ha adottato un sistema di riduzione del rischio chimico, (+80 punti);
b. ha elaborato il progetto condividendolo con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. ha elaborato il progetto che prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

2) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo i seguenti punti:

a. UNI ISO 45001:2018; (+90 punti);
b. il progetto è condiviso con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. il progetto prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

Cogliamo l’occasione per sottolineare che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di partecipare al bando Isi 2021.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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Estensione Super Green Pass e modalità quarantena

Cervignano del Friuli, 8 gennaio 2022

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, in data 31.12.2021, è entrato in vigore il DL 30.12.2021 n. 229 e, in data 10.01.2022, è entrato in vigore il DL 07.01.2022 n. 1.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo entrate in vigore con i citati Decreti Legge, novità che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

• L’art. 1 del DL 33/2020, così come modificato dal DL 30.12.2021 n. 229, prevede quanto segue:
La misura della quarantena precauzionale (di cui al comma 7) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto…omissis…
Con circolare del Ministero della salute (di data 30.12.2021) sono definite le modalità attuative della quarantena (commi 6 e 7 del DL. 33 del 2020) …omissis… La cessazione della quarantena (commi 6 e 7) o dell’auto-sorveglianza (comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

• Il DL 07.01.2022 n.1 prevede, tra gli altri, quanto segue.
L’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, salvo non sussista accertato pericolo per la salute.
L’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni (così come meglio individuati dall’art. 1 del DL 1/22) si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del DL 44/2021 convertito con la L 76/2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale. Tali soggetti devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè di a) avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della terza dose (booster); b) avvenuta guarigione da COVID-19; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Permangono sostanzialmente i precedenti obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali:
1. verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (es. mediante l’app Verifica C19…).
2. I lavoratori nel caso in cui comunichino di essere sprovvisti di certificazione verde o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della detta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. È vietato l’accesso dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde ai luoghi di lavoro.

L’art. 9 bis, così come modificato dal DL 1/22, prevede, tra gli altri, che l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20.01.2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi di cui all’art. 9 co 2 (Green Pass Base e Rafforzato).

MODALITA’ DI QUARANTENA

La circolare del 30.12.2021 del Ministero della Salute ha previsto quanto segue in merito alle modalità di effettuazione della quarantena:

Modalità

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni all’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
    E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a BASSO RISCHIO, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:


-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
-tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento


Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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Cervignano del Friuli

Oggetto: Adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, ex D.lgs. 231/2001 attività finanziabile.

Al fine di specificare più nel dettaglio i vantaggi nell’adozione del Modello in oggetto, in primo luogo si ricorda che la norma prevede anche la possibilità dell’esclusione, totale o parziale, della responsabilità dell’ente (inteso come Azienda, Impresa, Società), se esso ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e che l’Ente (azienda, impresa, società…), se non adotta il Modello 231, rischia le seguenti sanzioni:
– INTERDITTIVE Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi Qualora l’ente dovesse essere ritenuto responsabile verrà applicata anche una sanzione pecuniaria
– PECUNIARIE La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote. L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 quote (€ 25.800,00) né superiore a 1000 quote (€ 1.549.000,00).

Vi sono poi seguenti ulteriori principali vantaggi derivanti dall’adozione di un M.O.G.C.
• Riduzione indice infortunistico (-33% settore edile; -26% settore chimico; -64% settore tessile; – 13% settore trasporti; – 27% in termini generali).
• Riduzione costi da infortunio (perdita di produzione; danni alle strutture e macchinari; formazione personale sostitutivo; aumento premio assicurativo; spese legali; franchigia assicurativa; danni d’immagine; insoddisfazione dei clienti; calo del morale e senso di appartenenza del personale; ecc.).
• Riduzione o non applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 per le aziende che non hanno adottato un M.O.G.C..
• Sconto premio INAIL (OT23 – ex OT24).

Al fine di dare uno slancio allo sviluppo della sicurezza, l’INAIL offre due servizi per sostenere gli investimenti in materia di prevenzione:
o Il sostegno economico alle aziende;
o lo sconto del premio INAIL (mediante la presentazione del OT 23).
L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT23“.
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
≈ 28% fino a 10 lavoratori/anno;
≈ 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
≈ 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
≈ 5% oltre i 200 lavoratori/anno.

L’ADOZIONE DI UN M.O.G.C. È, AD OGGI, SUFFICIENTE PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA CON IL MODELLO OT 23 E RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL.
L’attuazione di tale Modello comporta, altresì, l’aumento del punteggio del RATING DI LEGALITA’ con conseguente raggiungimento di livelli più elevati di Rating che si traducono in benefici concreti nei rapporti con gli Istituti di Credito, nei rapporti con la P.A., nonché per la partecipazione ad eventuali appalti.

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Novità in materia di Green Pass

Cervignano del Friuli, 25 novembre 2021

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, con la Legge n. 165 del 19.11.2021, è stato convertito il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, denominato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con tale Legge di conversione

dal 21 novembre 2021

sono entrate in vigore rilevanti novità che vanno ad integrare le esistenti previsioni normative e che trovate di seguito suddivise tra settore pubblico e privato.

SETTORE PRIVATO

• Ai soggetti sottoposti alle verifiche da parte dei datori di lavoro, sono stati aggiunti anche i discenti.

• Si specifica che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, compete all’utilizzatore; ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette verifiche.

• È ora prevista la possibilità, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, che i lavoratori, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano detta certificazione, per tutta la durata della relativa validità di questa, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• E’ previsto che le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso di certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

• La scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla legge. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per tale finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Nuovo sito Adriaflor

Pubblicato il nuovo sito di Adriaflor, una nuova veste grafica e un aggiornamento costante su temi importanti riguardanti la sicurezza sul lavoro e molto altro che potete trovare sul nostro Blog.

Realizzata anche una sezione completamente dedicata alla formazione con un calendario dei corsi di formazione organizzati.