Con la pubblicazione della nuova decisione di adeguatezza del 10 luglio 2023 la Commissione Europea ha ufficialmente approvato il nuovo accordo sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti “EU-US Data Privacy Framework”.
Con tale accordo è stata riconosciuta la sussistenza di sufficienti garanzie per la protezione dei dati personali dei cittadini dell’UE trattati nel territorio statunitense, nonché tutele legali che insieme ai nuovi parametri sono in grado di limitare l’invasivo operato delle agenzie di intelligence Usa.
Anche se si tratta di una buona notizia per le aziende che per svolgere le loro attività necessitano di poter trasferire lecitamente dati personali negli Usa, non è ancora chiaro se questa nuova decisione di adeguatezza potrà reggere.
Infatti, a maggio 2023, lo stesso Parlamento Europeo aveva ritenuto che le misure Usa fossero insufficienti per garantire la protezione dei dati degli europei invitando la Commissione Ue a riaprire i negoziati. Inoltre appare altamente probabile che venga proposto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue da parte dell’organizzazione fondata dall’attivista Max Schrems, noto per le due sentenze della suprema Corte europea che portano il suo cognome, sentenze che, a suo tempo, avevano già invalidato i due precedenti accordi che regolavano il trasferimento dei dati verso gli Usa (prima il Safe Harbor e poi il Privacy Shield).
Ad agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.
I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Infatti, si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.
I diisocianati sono presenti in molti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, nonché nei prodotti compositi e vernici.
La restrizione sopra menzionata ha introdotto due principali provvedimenti:
tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
Dal 24 agosto 2023, quindi, i diisocianati potranno essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati stessi.
Questo corso – OBBLIGATORIO – fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo e non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni. La formazione ha validità 5 anni.
In base all’attività svolta sono previsti 3 livelli di formazione: GENERALE, INTERMEDIA, AVANZATA.
Livello Generale (2 ore)
Prevista per tutti gli usi industriali e professionali
Livello intermedio (4 ore)
Per gli utilizzatori che fanno uso dei diisocianati in una delle seguenti modalità:
Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
Applicazione con rullo;
Applicazione con pennello;
Applicazione per immersione o colata;
Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
Pulitura e rifiuti;
Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
Livello Avanzato (5 ore)
Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
Applicazioni per fonderie;
Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
Il nostro studio sta provvedendo ad organizzare, salvo casi eccezionali dovute alle specifiche modalità di lavoro dei clienti, corsi per il livello intermedio da 4 ore.
I corsi potranno tenersi in presenza oppure via videoconferenza zoom. In quest’ultimo caso, ciascun partecipante dovrà essere dotato di computer in grado di collegarsi alla rete e di webcam che dovrà essere tenuta accesa per l’intera durata della formazione.
Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti interessati alla normativa:
– schiuma poliuretanica
– colla poliuretanica
– adesivo poliuretanico
– indurenti (es. Hardtop, Hardener)
– bicomponenti per vernici
– catalizzatori poliuretanici
Stiamo organizzando i corsi obbligatori di cui sopra.
Se interessati è possibile contattarci per procedere con l’iscrizione.
In data 30.06.2022 è stato siglato il Protocollo di cui sopra che rimarrà in vigore sino al 31.10.2022.
Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.
Va da sé che, pur essendo venuto meno l’obbligo delle mascherine per i lavoratori nei luoghi di lavoro in determinate circostanze e ricorrendone i presupposti di legge, ciascun datore di lavoro potrà valutare nella propria azienda l’opportunità di dare attuazione a specifiche disposizioni migliorative a tutela della salute ed al fine di prevenire o limitare il contagio.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
Adriaflor S.r.l.
SINTESI DELLE NOVITA’ DI MAGGIOR RILIEVO INTRODOTTE IN DATA 30.06.2022 RELATIVE AL
PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
1. INFORMAZIONE
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
3. GESTIONE DEGLI APPALTI
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fermi gli obblighi di legge già previsti (D.L. 52/2021 D.L. 68/2022,…), l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della
prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).
Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Fermo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L 24/2022), nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.
10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del D.L. 34/2020 e s.m.i., la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
11. LAVORO AGILE
Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 e s.m.i.
12. LAVORATORI FRAGILI
Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Oggetto: Novità alla luce della fine dello stato emergenziale
La presente per comunicare che con il primo maggio 2022 è venuto meno lo stato di emergenza dovuto al COVID-19.
Pertanto:
Viene meno l’obbligo di certificazioni verdi (Green pass base e Green pass rafforzato), per tutte le attività in cui finora era richiesto, per esempio per entrare in bar e ristoranti, utilizzare i mezzi pubblici a lunga percorrenza e accedere a piscine, palestre o discoteche.
Rimane, fino al prossimo 31 dicembre, l’obbligo di esibizione del Green Pass rafforzato, ottenibile solo con la vaccinazione contro il coronavirus o con la guarigione dal COVID-19, per le visite alle strutture sanitarie (es. RSA, ospedale, etc.).
Viene meno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), tranne che per alcuni casi, previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2022. Questa prevede, fino al prossimo 15 giugno che:
sarà ancora obbligatorio indossare le mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, a scuola, nei cinema e nei teatri al chiuso, e agli eventi sportivi nei palazzetti.
fino al 15 giugno sarà obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 sui trasporti a lunga percorrenza (come aerei, treni, navi e traghetti) e anche sui mezzi di trasporto locali, su quelli dedicati al trasporto scolastico e sugli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente. Le FFP2 serviranno anche per accedere a cinema, teatri e sale da concerti, e per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Basteranno invece le mascherine chirurgiche per i lavoratori, i pazienti e i visitatori degli ospedali e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, incluse le residenze sanitarie assistenziali (RSA).
Le mascherine non sono più obbligatorie per accedere al bar e al ristorante, in tutti i negozi (compresi i supermercati) e nella maggior parte dei posti di lavoro pubblici o privati, dove rimane comunque una raccomandazione a usarle.
Con l’eccezione degli operatori sanitari, la nuova ordinanza non obbliga a indossare la mascherina sul posto di lavoro e negli altri luoghi al chiuso, dove comunque la raccomanda.