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Modalità operative e regime transitorio – Patente a Crediti

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 000004.23.09.2024 – modello di autocertificazione

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.ispettorato.gov.it/) attraverso SPID personale o CIE (Allegato1).

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta possono essere scaricate dal seguente link https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/ISTRUZIONI_TECNICHE.pdf.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello presente al seguente link https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17.pdf quale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, c. 1, D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 01.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

ALLEGATO 1

Modalità operative e tempistiche

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma

1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

– per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);

– per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 01.10.2024.

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Regolamento Patente a Crediti

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024

A seguito del Decreto Legge n. 19 del 02.03.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 20/09/2024 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Con tale Decreto è stata data concreta attuazione del D.L. 19/2024 ed è stato adottato il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Tale Regolamento entrerà in vigore dal 01.10.2024.

Il D.L. 19 del 02.03.2024 suindicato, tra gli altri, ha modificato l’art. 27 del D.lgs 81/2008 aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo. Attualmente, pertanto, tale sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti attraverso il quale viene monitorato il rispetto della normativa da parte delle imprese, le quali potranno operare nei cantieri temporanei o mobili a condizione che rispettino gli standard di sicurezza e contribuzione.

Riportiamo di seguito lo schema del Decreto attuativo:

Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Art. 2 – Contenuti informativi della patente

Art. 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

Art. 4 – Attribuzione dei crediti

Art. 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

Art. 6 – Sospensione dell’incremento dei crediti

Art. 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

Art. 9 – Copertura finanziaria

Art. 10 – Entrata in vigore

Per chi è obbligatoria la patente a crediti?

  • Per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili (come definiti dall’art. 89 D.Lgs 81/2008).
  • Per i lavoratori autonomi che prestano attività in tali cantieri come sopra definiti.

Sono esclusi coloro che effettuano prestazioni intellettuali o fornitura di materiali.

Per i soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale è prevista la presentazione di un documento equivalente.

Come ottenere la patente?

Presentando domanda attraverso il portale dell’ispettorato Nazionale del Lavoro e dando prova di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio;
  • aver adempiuto agli obblighi formativi obbligatori posti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (D.U.R.F.);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre alle conseguenze penali, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

Quali sono le informazioni contenute nella patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente

Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di accesso delle informazioni contenute nella patente ai seguenti soggetti;

  • titolari della patente o loro delegati;
  • pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
  • organismi paritetici iscritti;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  • soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/2008.

Come avviene l’attribuzione dei crediti?

  • Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
  • Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi mediante determinati criteri, tra i quali:
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio; la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45001);
  • asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria;
  • per gli ulteriori criteri confronta l’art. 5 del Decreto.

Come vengono decurtati i crediti?

In caso di violazioni, quali, ad esempio:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni;
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente;
  • 20 punti per infortuni mortali.

Come vengono recuperati i crediti?

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

Quando la patente può essere sospesa?

In caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, o in caso di colpa grave, così come meglio dettagliato all’art. 3 del Decreto.

  • Sospensione cautelare della Patente in caso di incidenti gravi:
    • Infortuni mortali
    • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni
  • Alcuni esempi di Sospensione della patente a causa di Colpa grave:
    • mancanza di dispositivo di protezione individuale;omissione di controlli o manutenzionenon rispetto delle procedure di sicurezza
    • formazione o addestramento insufficienti
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Decreto Legge 02/03/2024 n.19 – Novità in materia di salute e sicurezza (PATENTE A PUNTI)

Il nuovo Decreto-Legge n.19/2024, nell’articolo 29 comma 19 incluso nel Capo VIII intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, introduce modifiche significative al Decreto Legislativo n. 81/08 che interessano principalmente tre articoli:

  • Articolo 27: modifiche al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che prevedono l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione denominato “patente a punti” o “patente a crediti“.
  • Articolo 90: modifiche che riguardano gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, prevedendo l’obbligatorietà di trasmettere alla pubblica amministrazione una dichiarazione attestante la verifica del possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. In caso di mancata verifica o mancata trasmissione della dichiarazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  • Articolo 157: modifiche che riguardano le sanzioni applicabili in caso di violazioni relative al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A partire dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi chiamato “patente a punti” o “patente a crediti”. Questa patente sarà obbligatoria per coloro che desiderano lavorare nei cantieri edili.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,
  • l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08,
  • l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08,
  • il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC),
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
  • il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali e le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti,
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti,
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti,
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • la morte: 20 crediti,
  • l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti,
  • l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Inoltre, nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

La reintegrazione dei punti nella patente a crediti può avvenire dopo che il soggetto interessato ha frequentato i corsi previsti dall’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ogni corso consente di guadagnare 5 crediti, fino a un massimo di 15. Dopo 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha ridotto i punti e previa frequentazione di uno dei corsi, la patente può essere incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti. Questo avviene a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato coinvolto in ulteriori violazioni che abbiano comportato una decurtazione dei punti. Inoltre, è previsto un incremento di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione definiti dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Decreto-Legge introduce anche l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere all’amministrazione concedente, è richiesta, perciò, anche la dichiarazione di verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

Nel caso in cui si verifichi una violazione durante la verifica della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, oppure nel caso in cui non venga trasmessa la dichiarazione di aver effettuato tale verifica all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

Oltre al tema della patente a punti, il nuovo Decreto-Legge con l’art.29 commi 7-9 introduce una “Lista di conformità INL” che esonera le aziende da ulteriori controlli dell’Ispettorato del Lavoro per un periodo di 12 mesi.

Questa “attestazione di conformità” verrebbe rilasciata dall’INL nel caso in cui i suoi accertamenti non evidenziassero violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aziende che ottengono questa attestazione vengono iscritte nell’apposita “Lista di conformità” e godono di una moratoria dai controlli INL per 12 mesi.

Il comma 8 esclude da questa moratoria solo le verifiche specifiche in materia di salute e sicurezza, eventuali richieste di intervento e indagini disposte dalla Procura.

L’istituzione di questo meccanismo configura un cambio di approccio dell’INL, finora improntato alla verifica puntuale del rispetto delle norme, verso una logica di autocertificazione e accreditamento periodico delle aziende.

Infine, il nuovo Decreto introduce un sistema “dualistico” di vigilanza  con l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.

Mentre il testo originario prevedeva la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovesse essere svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo testo vede la duplicazione dell’organo di vigilanza, con le ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che si affiancano con competenze parallele: l’unico attore realmente considerato per la vigilanza in materia di salute e sicurezza diventa l’INL, mentre le ASL si prevede assumano esclusivamente il compito di comunicare all’Ispettorato eventuali situazioni meritevoli di provvedimenti.

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NOVITA’ FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIISOCIANATI

Ad agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Infatti, si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.

I diisocianati sono presenti in molti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, nonché nei prodotti compositi e vernici.

La restrizione sopra menzionata ha introdotto due principali provvedimenti:

  • tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
  • non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Dal 24 agosto 2023, quindi, i diisocianati potranno essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati stessi.

Questo corso – OBBLIGATORIO –  fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo e non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni. La formazione ha validità 5 anni.

In base all’attività svolta sono previsti 3 livelli di formazione: GENERALE, INTERMEDIA, AVANZATA.

Livello Generale (2 ore)

Prevista per tutti gli usi industriali e professionali

Livello intermedio (4 ore)

Per gli utilizzatori che fanno uso dei diisocianati in una delle seguenti modalità:

Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);

Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

Applicazione con rullo;

Applicazione con pennello;

Applicazione per immersione o colata;

Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;

Pulitura e rifiuti;

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

Livello Avanzato (5 ore)

Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

Applicazioni per fonderie;

Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;

Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il nostro studio sta provvedendo ad organizzare, salvo casi eccezionali dovute alle specifiche modalità di lavoro dei clienti, corsi per il livello intermedio da 4 ore.  

I corsi potranno tenersi in presenza oppure via videoconferenza zoom. In quest’ultimo caso, ciascun partecipante dovrà essere dotato di computer in grado di collegarsi alla rete e di webcam che dovrà essere tenuta accesa per l’intera durata della formazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti interessati alla normativa:

– schiuma poliuretanica

– colla poliuretanica

– adesivo poliuretanico

– indurenti (es. Hardtop, Hardener)

– bicomponenti per vernici

– catalizzatori poliuretanici

Stiamo organizzando i corsi obbligatori di cui sopra.

Se interessati è possibile contattarci per procedere con l’iscrizione.

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Sicurezza Corsi Formazione

Modifiche al D.Lgs 81/2008 a seguito del DECRETO LAVORO 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48 del 04.05.2023 recante le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Tale Decreto legge tratta anche alcuni aspetti relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro che vengono di seguito sintetizzate:

  • istituzione dell’obbligo per i Datori di Lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • previsione dell’obbligo di Formazione Specifica in capo al Datore di Lavoro per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le attività professionali (con le relative sanzioni in caso di inosservanza);
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di determinate misure di tutela previste nei cantieri;
  • viene istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • sono state modificate alcune norme relative alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza.

Per maggiore chiarezza espositiva viene allegato un prospetto relativo alle principali modifiche del D.lgs 81/2008.

MODIFICHE AL D.LGS 81/2008

  • In merito alla sorveglianza sanitaria:
  • il datore di lavoro deve:
    • nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41
  • Il Medico Competente deve:
    • ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a);
    • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
art. 18 comma 1 lettera a)Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.  
articolo 25 comma 1-bis)  lettera e-bis) e lettera n bis)Il medico competente: omissis e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;» omissis n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  • Imprese familiari e lavoratori autonomi
  • Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)[1].
Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV
  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con la Legge 215 del 17.12.2021 con la previsione di un nuovo Accordo per la Formazione che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi tale Accordo non è stato ancora emanato.
  • Con il nuovo Decreto Lavoro 2023, tale Accordo, quando uscirà, dovrà, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) anche prevedere il monitoraggio dell’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Art. 37 comma 2 lettera b-bis)La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  • ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
  • E’ stato sostituito il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro. In particolare, è stato eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)
art. 71 comma 1212. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  • ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio. Tale dichiarazione deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
l’art.72, comma 2 secondo periodo2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
  • In merito agli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), è stato aggiunto l’obbligo di formazione e addestramento specifico anche in capo al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
l’art.73, comma 4bis4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
  • SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
art. 87, comma 2, lettera c)Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: omissis c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

[1] Le Opere provvisionali sono disciplinate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali

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Sicurezza 231 Corsi

Registrazione dell’avvenuto addestramento ex art. 37 D.Lgs 81/2008

Come noto, con la Legge n. 215 del 17.12.2021, sono state emanate specifiche norme riguardanti anche la sicurezza sul lavoro.

Più nel dettaglio, tra i vari interventi posti in essere, è stato modificato l’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che prevede che l’addestramento:

  • deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro;
  • consisterà nella prova pratica, per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • consisterà, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Tutti gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati su un apposito registro anche informatizzato”.

Tale obbligo si applica in occasione

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’inadempimento a tali obblighi configura reato e le relative omissioni sono punite come segue:

Mancato addestramento sulle attrezzature o macchine (art. 71 c. 7):arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sui DPI (art. 77 c. 5)arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sulle sostanze chimiche pericolose (art. 227 c. 2)arresto fino a sei mesi o ammenda da €2.457,02 a €4.914,03
Mancato adempimento del punto 3 dell’Allegato I; mancata formazione ed addestramentosospensione dell’attività del lavoratore fino al completamento dell’addestramento oltre a €300,00 per ciascun lavoratore interessato

Si allega alla presente In un fac-simile che potrà essere utilizzato direttamente per documentare tali attività.

Allegati:

VERBALE DI ADDESTRAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Nome e cognome del Lavoratore:
Mansione:Reparto:
L’addestramento specifico teorico-pratico, con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, è avvenuto in occasione:  della costituzione rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;  del trasferimento o cambio mansione;  dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Addestramento effettuato mediante affiancamento da parte della seguente persona esperta sul luogo di lavoro: Fornitore: (indicare ditta e nominativo): _________________________  Lavoratore Esperto (nome e cognome): _________________________  Preposto: (nome e cognome): _________________________________  Altro: ____________________________________________________
L’addestramento è consistito nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, con particolare riferimento a:   Utilizzo della Attrezzatura – macchina – Impianto _____________________________________________   Utilizzo delle sostanze chimiche pericolose __________________________________________________   Utilizzo DPC e/o DPI di terza categoria/ otoprotettori __________________________________________   Svolgimento delle operazioni (procedure) di__________________________________________________   Altro (specificare) ______________________________________________________________________  
          Informazioni ed istruzioni fornite al lavoratore nel corso dell’addestramento:       Istruzioni  Schede di sicurezza (sostanze chimiche;…):____________________ Presidi di sicurezza presenti sulle attrezzature (allarmi; interruttori;…) Segnaletica di salute, sicurezza e emergenza:___________________ Utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature fornite Istruzioni specifiche (specificare di seguito): ___________________ __________________________________________________________  
    Dispositivi di protezioneRischi correlati ai DPI forniti. DPI in dotazione: _________________________________________  Procedura di richiesta di sostituzione/integrazione dei DPI  e adeguata  degli stessi:________________________________________________ Modalità di utilizzo dei DPI:________________________________ __________________________________________________________  
L’addestramento è iniziato    in data_____________ e                             è terminato in data_____________ per un totale di ore_____________
VALUTAZIONE La persona esperta che ha svolto l’addestramento / il Preposto, all’esito dell’addestramento consistito nella prova pratica nonché nell’esercitazione applicata, hanno ritenuto che il lavoratore, rispetto allo svolgimento della mansione oggetto dell’addestramento, sia:  idoneo  non idoneo  
Osservazioni _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________  
Luogo e Data:
Persona Esperta addestratore (nome, cognome, firma) __________________  Preposto (nome, cognome, firma) ____________________Lavoratore (nome, cognome, firma) ____________________Datore di Lavoro (Timbro e firma) ____________________

REGISTRO ADDESTRAMENTO

Datore di lavoro:_______________

Lavoratore addestratoPersona esperta che ha proceduto all’addestramentoAddestramento iniziato in dataAddestramento concluso in dataPer un totale di oreAttività svoltaNote
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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Privacy Sicurezza

Rientro al lavoro: modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

in data 31.12.2022, è stata emanata la Circolare del Ministero della Salute n.51961.

Tale Circolare riduce la durata dell’isolamento in caso di malattia semplificando le modalità di conclusione e modifica le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto confermato positivo al Covid 19.

Più nel dettaglio,

l’isolamento di 5 giorni è previsto:

  • per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 (purché senza sintomi da almeno 2 giorni); per terminare l’isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia;
  • per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all’accertamento della positività, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

L’autosorveglianza di 5 giorni è prevista:

  • –per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive al COVID19; tali soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

La circolare del Ministero della Salute regola anche l’isolamento e l’autosorveglianza per gli operatori sanitari.

Nuove regole per il rientro dei lavoratori dopo malattia da Covid 19

  • Non vi è più l’obbligo di avere un test negativo per uscire dall’isolamento per chi sia affetto da Covid 19 (cfr art. 7-quater L. 199 del 30 dicembre 2022 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2022).
  • Per il rientro del lavoratore dopo il contagio da Covid 19 sono, pertanto, previsti 5 giorni di isolamento con rientro al lavoro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2[1].

[1] Tale modifica aggiorna anche la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022che rinvia al D.Lgs n. 24/2022

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Sicurezza

Riunione 4 novembre 2022. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022.

A seguito della riunione del 4 novembre 2022 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Rappresentanti delle Parti Sociali, non è stata decisa alcuna proroga ufficiale del Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 (proroga eventuale che avrebbe dovuto pervenire entro il termine del 31.10.2022, data prevista per una possibile rivisitazione dei contenuti da parte di Governo e Parti Sociali, nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico).

D’altro canto, però, non è nemmeno pervenuta alcuna conferma della scadenza delle misure contenute in tale Protocollo Condiviso né delle leggi che ne giustificano l’adozione, nel rispetto del principio di massima precauzione contenuto nell’art. 2087 cc.

Per chiarire, tra le “leggi che ne giustificano l’adozione”, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 di conversione del DL 8 aprile 2020 stabilisce che “…ai  fini  della  tutela  contro  il  rischio  di  contagio  da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice  civile  mediante  l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per  il contrasto  e  il  contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,  sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali,  e  successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee  guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”.

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno continuare ad applicare tali misure contenute nel Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022, anche in assenza di una specifica e puntuale conferma della proroga del Protocollo Condiviso, in attesa di una presa di posizione precisa da parte dell’attuale Governo.

Nelle more, alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti della vicenda:

•             Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è cessato l’obbligo di mantenere il Protocollo per l’esercizio delle attività di impresa e pertanto il Protocollo nella versione 30 giugno 2022 mantiene la caratteristica di volontarietà nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art 2087 del C.C. e in accordo con la norma di tutela il datore di lavoro, contenuta nell’art. 29-bis introdotto dalla L. n. 40/2020.

•             Da segnalare anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 che ha definito il COVID come virus ubiquitario, “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”.

•             Secondo tale interpretazione, la qualificazione del COVID come evento infortunistico correlabile all’ambiente di lavoro potrebbe essere ritenuta superata. Il virus SARS-CoV- 2/COVID-19, pertanto, rappresenterebbe un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Infatti, il Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022 contiene misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

•             Il Protocollo 30 giugno 2022 è, pertanto, da considerarsi una linea guida sulla base della quale le aziende devono aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, tenuto anche conto della valutazione congiunta del R.S.P.P. e del M.C.