In data 04.04.2022 il governo ha ribadito la linea della prudenza prorogando la validità del Protocollo in oggetto di data 04.04.2021 sino al 30 giugno 2022.
In particolare, tra le varie misure prorogate contenute in tale Protocollo relativo ai luoghi di lavoro, si segnala l’uso obbligatorio delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”.
Per maggiore chiarezza espositiva si riporta in allegato il testo integrale del Protocollo.
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19
negli ambienti di lavoro
__________
6 aprile 2021
Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in
videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo
confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma
1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in
relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo.
Premessa
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi
sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14
marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati
dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal
Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare
le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni
che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata
attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la
conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle
imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del
luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli
ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attività.
In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze
dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare
in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che
preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le
rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle
persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della
specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-
2/COVID-19
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il
presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate,
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene,
quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
virus SARS-CoV-2/COVID-19
e premesso che
il dPCM in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell’intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che per le attività di
produzione tali misure raccomandano:
• il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte
dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo
2021;
• che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di
utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa,
protocolli e linee guida vigenti;
• che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e
commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti
sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20
marzo 2020;
e ritenuto, altresì, opportuno:
• garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza,
nonché per quelle non sospese;
• raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo
gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno
un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi
vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di
ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla
situazione emergenziale;
• favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
si stabilisce che
le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei
propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate –
da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare
la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente
di lavoro.
1.INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori
e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi depliants informativi.
• In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o
di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione del contagio.
Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta
salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti
di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di
diversa tipologia.
2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già
dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del
dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello
stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo
organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda
che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali
da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati
positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2.
• Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive,
ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:
o agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
o all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
o all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
o all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19
avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del
Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I
lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo
dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in
struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive
specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente,
ove presente.
• Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di
contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui
all’Allegato IX al dPCM vigente.
2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare
attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento
dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i
dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se
si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi
dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle
specificità dei luoghi.
3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantire una adeguata pulizia giornaliera.
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai
locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare
mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio
(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
• Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree
produttive.
• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con
la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,
si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della
circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro
ventilazione.
• Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti
produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
• L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può
organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi
particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati
casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero
della salute 5443 del 22 febbraio 2020.
5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani.
• L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
• E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
• I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori
anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del
perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo
razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) – secondo la disciplina vigente.
• Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo
74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche”
di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato
dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di
condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque
obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione
individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte
in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo
2021.
• Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di
lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle
diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
• Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO
AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente
al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a
riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli
dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
• assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili;
• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere
svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso
anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli
ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore)
generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di
ferie arretrati e non ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in
collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse
tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi
di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva
ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la
necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e
alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro
e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione
degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi
aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo
transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale
riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere
individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di
lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di
lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento
all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di
trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo
l’uso del mezzo privato o di navette.
9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
• Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi
locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o
dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e
areazione dei locali.
• Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono
consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021,
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda
esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate
dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione
civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di
attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario,
nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti
normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del
rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche
per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura
corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello
degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della salute.
• II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato – ove già non
lo fosse – di mascherina chirurgica.
• L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva
al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).
• La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria
deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste,
a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche
raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa
valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico
nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute
del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
• Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST
nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di
contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
• Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai
sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili
secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della
salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel
rispetto della riservatezza.
• Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi
e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di
testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del
virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento
epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del
Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
• Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per
l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato
positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così
come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è
opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e
protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento
del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
• La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19
avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo
dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC
effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro
a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili
specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole
contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito,
un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
delle Parti sociali.
• Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale
o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il
coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19.
* * * * *
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Ministero dello sviluppo economico
Commissario Straordinario emergenza Covid
INAIL
CGIL
CISL
UIL
UGL
CONFSAL
CISAL
CONFINDUSTRIA
CONFAPI
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia
CONFESERCENTI
CONFARTIGIANATO
CNA
CASARTIGIANI
ALLEANZA COOPERATIVE
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CIA
CONFSERVIZI
FEDERDISTRIBUZIONE
CONFPROFESSIONI
CONFIMI INDUSTRIA
CONFETRA
ADESIONI SUCCESSIVE
COPAGRI
UNIMPRESA
CLAAI
CSE