Cervignano del Friuli, 10 febbraio 2021
Oggetto: Supporto nel raggiungimento di contributi per lo smaltimento o per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese.
Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale.
La L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e la legge regionale 25/2016, hanno previsto la possibilità di contribuire anche per il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese.
La domanda di contributo va presentata dal 1° febbraio al 1° marzo 2021.
Con la legge regionale n. 3/2018 viene modificato l’art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l’accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento.
I beneficiari di tali contributi sono:
- le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato);
- le grandi imprese.
Le spese ammissibili a contributo sono:
- le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda;
- le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
- le spese relative ad analisi di laboratorio;
- le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro.
L’importo del contributo sarà:
- a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro;
- b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro;
- c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro;
Rendicontazione ed erogazione del contributo:
Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa, come indicato nell’art. 12 del Regolamento.
Il contributo viene quindi erogato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione.