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Rientro al lavoro: modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

in data 31.12.2022, è stata emanata la Circolare del Ministero della Salute n.51961.

Tale Circolare riduce la durata dell’isolamento in caso di malattia semplificando le modalità di conclusione e modifica le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto confermato positivo al Covid 19.

Più nel dettaglio,

l’isolamento di 5 giorni è previsto:

  • per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 (purché senza sintomi da almeno 2 giorni); per terminare l’isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia;
  • per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all’accertamento della positività, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

L’autosorveglianza di 5 giorni è prevista:

  • –per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive al COVID19; tali soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

La circolare del Ministero della Salute regola anche l’isolamento e l’autosorveglianza per gli operatori sanitari.

Nuove regole per il rientro dei lavoratori dopo malattia da Covid 19

  • Non vi è più l’obbligo di avere un test negativo per uscire dall’isolamento per chi sia affetto da Covid 19 (cfr art. 7-quater L. 199 del 30 dicembre 2022 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2022).
  • Per il rientro del lavoratore dopo il contagio da Covid 19 sono, pertanto, previsti 5 giorni di isolamento con rientro al lavoro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2[1].

[1] Tale modifica aggiorna anche la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022che rinvia al D.Lgs n. 24/2022

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Riunione 4 novembre 2022. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022.

A seguito della riunione del 4 novembre 2022 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Rappresentanti delle Parti Sociali, non è stata decisa alcuna proroga ufficiale del Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 (proroga eventuale che avrebbe dovuto pervenire entro il termine del 31.10.2022, data prevista per una possibile rivisitazione dei contenuti da parte di Governo e Parti Sociali, nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico).

D’altro canto, però, non è nemmeno pervenuta alcuna conferma della scadenza delle misure contenute in tale Protocollo Condiviso né delle leggi che ne giustificano l’adozione, nel rispetto del principio di massima precauzione contenuto nell’art. 2087 cc.

Per chiarire, tra le “leggi che ne giustificano l’adozione”, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 di conversione del DL 8 aprile 2020 stabilisce che “…ai  fini  della  tutela  contro  il  rischio  di  contagio  da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice  civile  mediante  l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per  il contrasto  e  il  contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,  sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali,  e  successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee  guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”.

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno continuare ad applicare tali misure contenute nel Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022, anche in assenza di una specifica e puntuale conferma della proroga del Protocollo Condiviso, in attesa di una presa di posizione precisa da parte dell’attuale Governo.

Nelle more, alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti della vicenda:

•             Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è cessato l’obbligo di mantenere il Protocollo per l’esercizio delle attività di impresa e pertanto il Protocollo nella versione 30 giugno 2022 mantiene la caratteristica di volontarietà nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art 2087 del C.C. e in accordo con la norma di tutela il datore di lavoro, contenuta nell’art. 29-bis introdotto dalla L. n. 40/2020.

•             Da segnalare anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 che ha definito il COVID come virus ubiquitario, “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”.

•             Secondo tale interpretazione, la qualificazione del COVID come evento infortunistico correlabile all’ambiente di lavoro potrebbe essere ritenuta superata. Il virus SARS-CoV- 2/COVID-19, pertanto, rappresenterebbe un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Infatti, il Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022 contiene misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

•             Il Protocollo 30 giugno 2022 è, pertanto, da considerarsi una linea guida sulla base della quale le aziende devono aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, tenuto anche conto della valutazione congiunta del R.S.P.P. e del M.C.