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Regolamento Patente a Crediti

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024

A seguito del Decreto Legge n. 19 del 02.03.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 20/09/2024 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Con tale Decreto è stata data concreta attuazione del D.L. 19/2024 ed è stato adottato il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Tale Regolamento entrerà in vigore dal 01.10.2024.

Il D.L. 19 del 02.03.2024 suindicato, tra gli altri, ha modificato l’art. 27 del D.lgs 81/2008 aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo. Attualmente, pertanto, tale sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti attraverso il quale viene monitorato il rispetto della normativa da parte delle imprese, le quali potranno operare nei cantieri temporanei o mobili a condizione che rispettino gli standard di sicurezza e contribuzione.

Riportiamo di seguito lo schema del Decreto attuativo:

Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Art. 2 – Contenuti informativi della patente

Art. 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

Art. 4 – Attribuzione dei crediti

Art. 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

Art. 6 – Sospensione dell’incremento dei crediti

Art. 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

Art. 9 – Copertura finanziaria

Art. 10 – Entrata in vigore

Per chi è obbligatoria la patente a crediti?

  • Per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili (come definiti dall’art. 89 D.Lgs 81/2008).
  • Per i lavoratori autonomi che prestano attività in tali cantieri come sopra definiti.

Sono esclusi coloro che effettuano prestazioni intellettuali o fornitura di materiali.

Per i soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale è prevista la presentazione di un documento equivalente.

Come ottenere la patente?

Presentando domanda attraverso il portale dell’ispettorato Nazionale del Lavoro e dando prova di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio;
  • aver adempiuto agli obblighi formativi obbligatori posti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (D.U.R.F.);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre alle conseguenze penali, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

Quali sono le informazioni contenute nella patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente

Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di accesso delle informazioni contenute nella patente ai seguenti soggetti;

  • titolari della patente o loro delegati;
  • pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
  • organismi paritetici iscritti;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  • soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/2008.

Come avviene l’attribuzione dei crediti?

  • Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
  • Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi mediante determinati criteri, tra i quali:
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio; la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45001);
  • asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria;
  • per gli ulteriori criteri confronta l’art. 5 del Decreto.

Come vengono decurtati i crediti?

In caso di violazioni, quali, ad esempio:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni;
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente;
  • 20 punti per infortuni mortali.

Come vengono recuperati i crediti?

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

Quando la patente può essere sospesa?

In caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, o in caso di colpa grave, così come meglio dettagliato all’art. 3 del Decreto.

  • Sospensione cautelare della Patente in caso di incidenti gravi:
    • Infortuni mortali
    • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni
  • Alcuni esempi di Sospensione della patente a causa di Colpa grave:
    • mancanza di dispositivo di protezione individuale;omissione di controlli o manutenzionenon rispetto delle procedure di sicurezza
    • formazione o addestramento insufficienti