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Fine stato di emergenza

Cervignano del Friuli, 29 aprile 2022

Oggetto: Novità alla luce della fine dello stato emergenziale

La presente per comunicare che con il primo maggio 2022 è venuto meno lo stato di emergenza dovuto al COVID-19.

Pertanto:

Viene meno l’obbligo di certificazioni verdi (Green pass base e Green pass rafforzato), per tutte le attività in cui finora era richiesto, per esempio per entrare in bar e ristoranti, utilizzare i mezzi pubblici a lunga percorrenza e accedere a piscine, palestre o discoteche.

Rimane, fino al prossimo 31 dicembre, l’obbligo di esibizione del Green Pass rafforzato, ottenibile solo con la vaccinazione contro il coronavirus o con la guarigione dal COVID-19, per le visite alle strutture sanitarie (es. RSA, ospedale, etc.).

Viene meno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), tranne che per alcuni casi, previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2022. Questa prevede, fino al prossimo 15 giugno che:

sarà ancora obbligatorio indossare le mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, a scuola, nei cinema e nei teatri al chiuso, e agli eventi sportivi nei palazzetti.

fino al 15 giugno sarà obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 sui trasporti a lunga percorrenza (come aerei, treni, navi e traghetti) e anche sui mezzi di trasporto locali, su quelli dedicati al trasporto scolastico e sugli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente. Le FFP2 serviranno anche per accedere a cinema, teatri e sale da concerti, e per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Basteranno invece le mascherine chirurgiche per i lavoratori, i pazienti e i visitatori degli ospedali e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, incluse le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Le mascherine non sono più obbligatorie per accedere al bar e al ristorante, in tutti i negozi (compresi i supermercati) e nella maggior parte dei posti di lavoro pubblici o privati, dove rimane comunque una raccomandazione a usarle.

Con l’eccezione degli operatori sanitari, la nuova ordinanza non obbliga a indossare la mascherina sul posto di lavoro e negli altri luoghi al chiuso, dove comunque la raccomanda.

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Novità in materia di Green Pass

Cervignano del Friuli, 25 novembre 2021

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, con la Legge n. 165 del 19.11.2021, è stato convertito il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, denominato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con tale Legge di conversione

dal 21 novembre 2021

sono entrate in vigore rilevanti novità che vanno ad integrare le esistenti previsioni normative e che trovate di seguito suddivise tra settore pubblico e privato.

SETTORE PRIVATO

• Ai soggetti sottoposti alle verifiche da parte dei datori di lavoro, sono stati aggiunti anche i discenti.

• Si specifica che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, compete all’utilizzatore; ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette verifiche.

• È ora prevista la possibilità, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, che i lavoratori, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano detta certificazione, per tutta la durata della relativa validità di questa, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

• E’ previsto che le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso di certificazione verde Covid-19 nonché delle ulteriori documentazioni previste dalla legge, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

• La scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla legge. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

• Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per tale finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.