Con la Newsletter del giorno 06 Giugno 2024, il Garante Privacy si è espresso in materia di Concorsi della P.A. sancendo che questa sia autorizzata a pubblicare online solo le graduatorie definitive dei vincitori.
Tale decisione è stata adottata a seguito di un reclamo presentato da un partecipante ad un concorso pubblico, a 1858 posti, di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.
Il reclamante aveva lamentato la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di numerosi atti e documenti, tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui social network ad opera di terzi.
Il Garante è intervenuto ricordando che la disciplina della protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche quando operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, G.D.P.R.) se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. Per tale motivo, pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy.
In conclusione, quando svolgono procedure concorsuali, le amministrazioni devono trattare i dati personali dei partecipanti in conformità con le normative vigenti, il che significa che non è consentito pubblicare online dati dei partecipanti non previsti dalla legge. Non sono ammessi livelli di tutela della privacy differenziati, né in base al territorio né tra diverse amministrazioni, soprattutto quando il legislatore ha già stabilito regole uniformi a livello nazionale.